Associazione Culturale Musicale “QdK”
LO STATUTO
Articolo 1: Costituzione e sede
Sulla base dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37, 38 del codice civile è costituita in data 15 del mese di gennaio dell’anno 2014 un’Associazione Culturale no profit, denominata “QdK”, con sede in Roma, via Giuseppe Piolti de Bianchi n. 259.
L’eventuale cambio di indirizzo di sede o dei soci non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni. L’associazione ha durata illimitata.
Articolo 2: Scopo e finalità
L'Associazione ha carattere volontario e democratico, non persegue come suo scopo istituzionale fini di lucro ed è apartitica; si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura del canto, della musica e del ballo senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili. Per il conseguimento di questi fini, l'Associazione si propone di:
a. favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata al canto, alla musica e al ballo;
b. promuovere e organizzare corsi di informatica utili all’uso del computer in genere, di strumenti multimediali e della rete internet;
c. attivare iniziative musicali e culturali anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali e culturali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell’emarginazione, del disadattamento e dell’handicap;
d. promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;
e. organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità;
f. curare la gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza;
g. ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
h. offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e canto e per tutti gli appassionati;
i. svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e del canto e la cultura musicale;
j. curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di basi musicali di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
k. favorire la partecipazione dei soci ad iniziative a carattere ludico, quali giochi a premio, tombole e lotterie, non escludendo iniziative promosse in collaborazione con esercizi commerciali, al fine di incoraggiare e rafforzare l'aggregazione tra i soci.
l. l'associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, di danza, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa, ad esse, con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
m. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
n. L’Associazione può svolgere le sue attività in ambito nazionale in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure può accogliere domande di affiliazioni da parte di altre associazioni con fini musicali, artistici o culturali.
Articolo 3: Soci dell’associazione
a. Possono essere soci dell’associazione culturale musicale tutti i cittadini che ne condividono le finalità non sono tuttavia ammessi soci temporanei;
b. Le richieste di iscrizione vanno effettuate attraverso Internet su modulo a ciò predisposto o in sede;
c. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio di Presidenza ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione;
d. I soci hanno diritto a frequentare il sito Internet dell’associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa;
e. I soci hanno diritto a prelevare elettronicamente copia di tutte le attività musicali create da soci o da personale esterno all’associazione.
f. I soci sono tenuti:
a. Al pagamento della tessera sociale e di eventuali quote contributive mensili ed altre periodicità in relazione all’attività dell’associazione culturale e musicale; la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili ne rivalutabili;
b. All’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
g. I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a. Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed altre delibere prese dagli organi sociali;
b. Qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
c. Qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’associazione;
Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all’assemblea del soci e , in seconda, agli organi di giustizia dell’C.S.A.IN.
I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all’infuori di quelle previste dal presente statuto.
Articolo 4: Organi dell’Associazione
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo. Gli organi restano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.
Le attività svolte dai soci possono essere retribuite.
Articolo 5: Assemblea generale dei soci
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci con diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante avviso da consegnare a tutti i soci tramite email di registrazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione specifica dell'ordine del giorno.
E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.
L’Assemblea ordinaria dei soci:
a. discute ed approva il programma presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;
b. discute ed approva il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
c. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
d. fissa gli indirizzi dell’attività dell’Associazione;
e. delibera ogni altro argomento e questione previsti dall’ordine del giorno.
Nelle assemblee ogni associato in regola con il pagamento della quota annuale, ha diritto ad un voto, indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime. Le delibere dell’assemblea e i rendiconti consuntivi devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.
L’assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell’Associazione. Per la validità dell’assemblea straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l’assemblea ordinaria.
Articolo 6: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori, dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale. Elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive incontrate nell'espletamento dell'incarico.
Articolo 7: Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a. nomina, anche tra i non soci, un direttore artistico e un direttore didattico che partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
b. elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
c. amministra il fondo sociale;
d. delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
e. convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
f. stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
g. delibera sulla ammissione od esclusione dei soci.
Può inoltre:
• elaborare il programma culturale e ricreativo provvedendo alla sua attuazione stabilendone le quote di partecipazione ai corsi e alle attività;
• provvedere ad inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità dell’Associazione;
• proporre all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità.
• Al Consiglio Direttivo è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione entro i limiti delle disponibilità sociali o di eventuali fidi accordati.
Articolo 8: Il Presidente, Vicepresidente, Segretario
Il Presidente, nominato nella persona del socio *privacy*, il Vicepresidente nominato nella persona del socio *privacy*, il Segretario nominato nella persona del socio *privacy*, restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Presidente assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed ha la firma sociale. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.
Articolo 9: Processi Verbali
Di tutte le riunioni dell’assemblea e della Presidenza deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri.
Articolo 10: Rimborsi spese
Per i soci che intendono praticare attività musicale in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, sono previsti sconti sulla SIAE, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente.
Articolo 11: Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a. dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) dovuti dagli associati in relazione alle deliberazioni dell'assemblea ed in conseguenza delle previsioni statutarie;
b. da eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti da Enti o da Privati;
c. da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.
d. Data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 12: Scuola di canto, musica, teatro e danza
L'Associazione potrà istituire e gestire presso i propri locali o altre sedi idonee, una scuola di canto, musica, teatro e danza riservata ai soci. I proventi di eventuali corsi aperti anche ai non soci saranno destinati esclusivamente al finanziamento delle iniziative culturali previste dallo statuto. A tale scopo l' Associazione potrà assumere insegnanti qualificati estranei alla stessa.
Articolo 13: Attività commerciali
L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
Articolo 14: Rinvio delle norme
Il presente Statuto strutturato in complessivi quattordici articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.
Roma lì, 15 gennaio 2014